Quando si applica
Il termine breve di 60 giorni si applica al ricorso per cassazione avverso le sentenze di secondo grado quando una delle parti ha notificato la sentenza. In assenza di notifica vale il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione (art. 327 c.p.c.).
Dies a quo
Il dies a quo è la data di notifica della sentenza ed è escluso dal computo (art. 155 co. 1 c.p.c.). Per le notifiche via PEC vale il momento del perfezionamento per il destinatario (ricevuta di avvenuta consegna).
Sospensione feriale
Il termine è soggetto alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. Se il decorso attraversa agosto, i giorni non si contano e il computo riprende dal 1° settembre. Le cause di lavoro sono escluse da questa sospensione (art. 92 disp. att. c.p.c.).