Quando si applica
Si applica quando nessuna delle parti ha notificato la sentenza per far decorrere il termine breve di 60 giorni (art. 325 co. 2). Il termine semestrale è la finestra residuale dell'impugnazione di legittimità.
Computo a calendario e sospensione feriale
Il termine si computa secondo il calendario comune (art. 155 co. 2 c.p.c.). Ai giorni di sospensione feriale 1°-31 agosto caduti nel termine corrispondono altrettanti giorni di proroga della scadenza (Cass. SU n. 14699/2010). Se la pubblicazione cade in agosto, il decorso inizia dal 1° settembre.