Quando si applica
Il termine semestrale dell'art. 327 c.p.c. opera in via residuale: si applica solo se non è stato attivato il termine breve di 30 giorni (art. 325) tramite notifica della sentenza. Per i giudizi instaurati prima del 4 luglio 2009 il termine lungo era di un anno; per i successivi è di sei mesi.
Dies a quo e computo a calendario
Il dies a quo è la data di pubblicazione della sentenza (deposito in cancelleria). Il termine si computa secondo il calendario comune (art. 155 co. 2 c.p.c.): la scadenza coincide con il giorno corrispondente del sesto mese successivo. Se quel giorno non esiste nel mese di scadenza — es. pubblicazione il 31 marzo, scadenza al 30 settembre — la scadenza si attesta sull'ultimo giorno del mese.
Sospensione feriale: proroga ai giorni di agosto
Quando il termine semestrale attraversa il periodo 1°-31 agosto, ai giorni di sospensione feriale caduti nel termine corrispondono altrettanti giorni di proroga della scadenza (Cass. SU n. 14699/2010, n. 22699/2008). Esempio: pubblicazione 15 marzo → scadenza naive 15 settembre → +31 giorni di sospensione → scadenza effettiva 16 ottobre.
Pubblicazione durante agosto
Se la sentenza è pubblicata nel periodo di sospensione feriale, il decorso del termine inizia il 1° settembre. La scadenza è quindi nel giorno corrispondente del sesto mese successivo (Cass. n. 28464/2018), salvo proroga al primo giorno non festivo.