Quando si applica
Il termine breve di trenta giorni si applica all'appello avverso le sentenze del tribunale in materia civile (art. 325 co. 1 c.p.c.) e decorre dalla notifica della sentenza eseguita su istanza della parte vittoriosa. In mancanza di notifica vale il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione (art. 327 c.p.c.).
Dies a quo
Il dies a quo coincide con il giorno della notifica della sentenza, ed è escluso dal computo (art. 155 co. 1 c.p.c.): il primo giorno conteggiato è quello immediatamente successivo. Se la notifica è avvenuta a mezzo PEC, fa fede la data di perfezionamento per il destinatario (ricevuta di avvenuta consegna).
Sospensione feriale
Il termine breve è soggetto alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto di ciascun anno (L. 742/1969 come modificata dalla L. 162/2014). Se i 30 giorni decorrono in parte durante agosto, il decorso si interrompe e riprende dal 1° settembre, allungando di fatto la scadenza.
Proroga della scadenza
Se la scadenza calcolata cade di sabato, di domenica o in giorno di festività nazionale, è prorogata di diritto al primo giorno non festivo successivo (art. 155 co. 4-5 c.p.c.). TempusLex applica automaticamente sia la sospensione feriale sia la proroga al non festivo.