Quando si applica il termine di 40 giorni
Si applica al decreto ingiuntivo emesso ex art. 633 c.p.c. nelle ipotesi ordinarie. Termini diversi (10 o 60 giorni) sono previsti dalla legge per fattispecie specifiche, es. ingiunzioni transfrontaliere o accelerate previste da leggi speciali.
Dies a quo
Il dies a quo è la data di notifica del decreto ingiuntivo, escluso dal computo (art. 155 co. 1 c.p.c.). Per notifiche via PEC fa fede la data di perfezionamento per il destinatario. Il termine è perentorio.
Sospensione feriale
Il termine è soggetto a sospensione feriale dal 1° al 31 agosto: il decorso si interrompe in quel periodo e riprende dal 1° settembre. La proroga al primo giorno non festivo successivo si applica se la scadenza cade di sabato, domenica o festività (art. 155 co. 4-5).
Conseguenze del mancato rispetto
Scaduto il termine, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di titolo esecutivo definitivo (salvo opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. nei limiti di legge). L'opposizione tardiva richiede irregolarità della notifica o caso fortuito/forza maggiore e ha un termine stringente di 10 giorni dal primo atto di esecuzione.