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art. 650 c.p.c.


Calcolo dell'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo

Il termine perentorio per l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo è di 10 giorni dal primo atto di esecuzione (art. 650 c.p.c.), in caso di irregolarità della notifica del decreto o di caso fortuito/forza maggiore.

Strumento di supporto al calcolo dei termini processuali italiani. Non sostituisce la verifica diretta del legale; in caso di discordanza prevale il testo normativo.

Presupposti

L'opposizione tardiva è ammessa solo se l'opponente prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. Si tratta di una finestra eccezionale e a termine breve.

Dies a quo

Il dies a quo coincide con il giorno del primo atto di esecuzione (es. precetto, pignoramento), escluso dal computo (art. 155 co. 1 c.p.c.).

Sospensione feriale e proroga

Il termine è soggetto alla sospensione feriale e alla proroga al non festivo come la generalità dei termini civili.

Domande frequenti

Posso fare opposizione tardiva se mi sono dimenticato di opporre nei termini?+

No. La dimenticanza non integra il caso fortuito o la forza maggiore. La tardiva richiede un'oggettiva impossibilità di tempestiva conoscenza.

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Calcolatori correlati

Il calcolo applica l'art. 155 c.p.c., la L. 742/1969 (sospensione feriale) e la giurisprudenza consolidata. Strumento di supporto: non sostituisce la verifica diretta del legale; in caso di discordanza prevale il testo normativo.