TempusLex

art. 669-terdecies c.p.c.


Calcolo del termine per il reclamo cautelare

Il reclamo avverso il provvedimento cautelare va proposto entro 15 giorni (art. 669-terdecies c.p.c.). Inserisci la data della pronuncia in udienza, della comunicazione o della notificazione (se anteriore).

Strumento di supporto al calcolo dei termini processuali italiani. Non sostituisce la verifica diretta del legale; in caso di discordanza prevale il testo normativo.

Quando si applica

Il termine si applica al reclamo cautelare proposto ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso le ordinanze cautelari pronunciate in primo grado, sia in fase ante causam sia in corso di causa.

Dies a quo

Se il provvedimento è pronunciato in udienza alla presenza delle parti, il dies a quo è il giorno dell'udienza. Altrimenti decorre dalla comunicazione (o dalla notificazione se anteriore). Il giorno iniziale è escluso (art. 155 co. 1 c.p.c.).

Sospensione feriale

Il termine è perentorio. La sospensione feriale si applica salvo che si tratti di procedimenti per i quali la legge esclude la sospensione (es. determinati procedimenti urgenti); verifica sempre la materia oggetto del cautelare.

Domande frequenti

Devo notificare il reclamo all'altra parte?+

Sì, il reclamo va notificato alla controparte; il deposito presso il tribunale del collegio segue le regole del PCT.

Posso reclamare un'ordinanza cautelare resa fuori udienza senza essere stato informato?+

Il termine non decorre se non vi è stata comunicazione o notificazione. Il reclamo è ammissibile da quel momento.

TempusLex

Vuoi tracciare reclamo cautelare nel tempo?

Crea un fascicolo con TempusLex, ricevi promemoria automatici a T-30 / 15 / 7 / 3 / 1 / 0, esporta PDF promemoria e sincronizza il calendario. 14 giorni di prova gratuita, senza carta.

Calcolatori correlati

Il calcolo applica l'art. 155 c.p.c., la L. 742/1969 (sospensione feriale) e la giurisprudenza consolidata. Strumento di supporto: non sostituisce la verifica diretta del legale; in caso di discordanza prevale il testo normativo.