Termine perentorio
L'inosservanza del termine di 6 mesi determina l'estinzione dell'intero giudizio (art. 63 co. 2 D.Lgs. 546/1992). Il termine è perentorio e non è prorogabile.
Dies a quo
Il termine decorre dalla pubblicazione (deposito) della sentenza della Corte di Cassazione, non dalla sua eventuale notifica. La data rilevante è quella che compare nel timbro di deposito della sentenza.
Sospensione feriale
Si applica con somma dei giorni di sospensione caduti nel termine, come per tutti i termini a mesi del processo tributario.