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art. 63 co. 1 D.Lgs. 546/1992


Calcolo del termine per la riassunzione del giudizio tributario dopo rinvio

Dopo una cassazione con rinvio, il giudizio tributario deve essere riassunto davanti alla Corte di giustizia tributaria competente entro 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza della Cassazione (art. 63 co. 1 D.Lgs. 546/1992).

Strumento di supporto al calcolo dei termini processuali italiani. Non sostituisce la verifica diretta del legale; in caso di discordanza prevale il testo normativo.

Termine perentorio

L'inosservanza del termine di 6 mesi determina l'estinzione dell'intero giudizio (art. 63 co. 2 D.Lgs. 546/1992). Il termine è perentorio e non è prorogabile.

Dies a quo

Il termine decorre dalla pubblicazione (deposito) della sentenza della Corte di Cassazione, non dalla sua eventuale notifica. La data rilevante è quella che compare nel timbro di deposito della sentenza.

Sospensione feriale

Si applica con somma dei giorni di sospensione caduti nel termine, come per tutti i termini a mesi del processo tributario.

Domande frequenti

Cosa succede se nessuna parte riassume?+

Il giudizio si estingue. La sentenza di Cassazione diventa la regola del caso concreto solo per ciò che ha statuito direttamente; gli effetti delle pronunce dei giudici di merito sono caducati.

Chi ha l'onere di riassumere?+

Qualunque parte interessata. In pratica, la parte vittoriosa in Cassazione ha l'interesse principale a riassumere.

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Calcolatori correlati

Il calcolo applica l'art. 155 c.p.c., la L. 742/1969 (sospensione feriale) e la giurisprudenza consolidata. Strumento di supporto: non sostituisce la verifica diretta del legale; in caso di discordanza prevale il testo normativo.