Termine breve
L'art. 51 co. 1 D.Lgs. 546/1992 fissa il termine breve in 60 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado (per rinvio all'art. 325 c.p.c.). La notifica deve essere effettuata ad istanza di parte. La sospensione feriale 1°-31 agosto si applica.
Termine lungo come alternativa
Se nessuna delle parti notifica la sentenza, il termine si estende a 6 mesi dalla pubblicazione (deposito presso la segreteria della Corte) — art. 38 co. 3 D.Lgs. 546/1992 che richiama l'art. 327 c.p.c. Vedi il calcolatore del termine lungo.
Dies a quo
Il giorno della notifica è escluso dal computo (art. 155 co. 1 c.p.c.). Il primo giorno conteggiato è quello immediatamente successivo. Se la notifica avviene via PEC, fa fede il momento di perfezionamento per il destinatario.