Il termine breve di 30 giorni
Dal giorno successivo alla notifica iniziano a decorrere i 30 giorni dell'art. 325 co. 1 c.p.c. Sono soggetti alla sospensione feriale del 1°-31 agosto (L. 742/1969): se la decorrenza attraversa il periodo estivo, il computo si interrompe e riprende il 1° settembre. La scadenza che cade di sabato, domenica o festivo è prorogata al primo giorno non festivo successivo (art. 155 co. 4-5 c.p.c.).
Notifica via PEC
Se la notifica avviene a mezzo PEC, fa fede la data della ricevuta di avvenuta consegna (RAC) generata dal gestore del destinatario, che segna il perfezionamento per il notificato. La data di invio (RDA) rileva invece per il mittente. Inserisci la data RAC come dies a quo nel calcolatore.
Rapporto con il termine lungo
Prima della notifica, il termine impugnatorio applicabile era quello lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (art. 327 c.p.c.). La notifica attiva il termine breve e rende irrilevante il lungo, anche se non lo "abroga" formalmente: il lungo torna in gioco solo se la notifica viene successivamente dichiarata invalida. TempusLex gestisce automaticamente questa transizione nel fascicolo: registra il lungo all'evento di pubblicazione, poi lo archivia come fallback quando registri la notifica.