TempusLex

art. 166 c.p.c. (post-Cartabia)


Fissata prima udienza di comparizione

Dall'evento "Fissata prima udienza di comparizione" decorre un termine processuale. Inserisci la data dell'evento e ottieni la scadenza calcolata applicando art. 155 c.p.c., L. 742/1969 (sospensione feriale) e la giurisprudenza consolidata. Termine a ritroso post-Cartabia: 70 giorni liberi prima dell'udienza. Applicabile ai procedimenti iniziati dal 28/02/2023.

Strumento di supporto al calcolo dei termini processuali italiani. Non sostituisce la verifica diretta del legale; in caso di discordanza prevale il testo normativo.

Termine che decorre

Da questo evento decorre il seguente termine processuale: · Comparsa di costituzione e risposta — 70 giorni a ritroso (art. 166 c.p.c. (post-Cartabia)) TempusLex applica automaticamente il computo corretto: dies a quo escluso (art. 155 co. 1 c.p.c.), sospensione feriale ove applicabile (L. 742/1969), proroga al primo giorno non festivo successivo (o anticipazione per i termini a ritroso).

Quando si applica

Termine a ritroso post-Cartabia: 70 giorni liberi prima dell'udienza. Applicabile ai procedimenti iniziati dal 28/02/2023.

Sospensione feriale (termini a ritroso)

Per i termini a ritroso ex art. 166 / 171-ter c.p.c. la sospensione feriale opera anticipando la scadenza: se l'intervallo fra deposito e udienza include agosto, il termine ultimo si sposta indietro di tanti giorni quanti quelli di sospensione caduti nell'intervallo (Cass. SU n. 1418/1997).

Anticipazione al non festivo

Se il termine ultimo a ritroso cade di sabato, domenica o festività, viene anticipato al primo giorno non festivo precedente: la proroga in avanti (art. 155 co. 4 c.p.c.) non si applica ai termini a ritroso, perché spingerebbe il deposito dopo l'udienza vanificando il termine.

Domande frequenti

Cosa è esattamente "Fissata prima udienza di comparizione"?+

Termine a ritroso post-Cartabia: 70 giorni liberi prima dell'udienza. Applicabile ai procedimenti iniziati dal 28/02/2023.

Il dies a quo è compreso nel computo?+

No. Il giorno dell'evento (dies a quo) è escluso dal computo: il primo giorno conteggiato è quello immediatamente successivo (art. 155 co. 1 c.p.c.). Per i termini a ritroso, anche il dies ad quem (giorno dell'udienza) può essere escluso quando il legislatore parla di "giorni liberi" (es. art. 166 c.p.c.).

Come si applica la sospensione feriale al mio caso?+

I giorni dal 1° al 31 agosto non si contano. Per i termini a giorni il decorso si interrompe e riprende il 1° settembre. Per i termini a mesi (es. il termine lungo 6 mesi) si applica una proroga della scadenza pari ai giorni di agosto compresi nel termine (Cass. SU 14699/2010). TempusLex applica tutto automaticamente.

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Eventi correlati

Il calcolo applica l'art. 155 c.p.c., la L. 742/1969 (sospensione feriale) e la giurisprudenza consolidata. Strumento di supporto: non sostituisce la verifica diretta del legale; in caso di discordanza prevale il testo normativo.