Termine ordinario 40 giorni
Per i decreti emessi ex art. 633 c.p.c. il termine è di 40 giorni dalla notifica al debitore, soggetto a sospensione feriale (L. 742/1969). Il giorno della notifica è escluso dal computo: il primo giorno conteggiato è quello successivo. Se la notifica è via PEC fa fede la data RAC.
Opposizione tardiva (art. 650)
Se la notifica del decreto è viziata o non è giunta a conoscenza per caso fortuito/forza maggiore, l'opposizione tardiva può essere proposta entro 10 giorni dal primo atto di esecuzione. È un evento distinto dalla notifica e va registrato separatamente: usa l'evento "Primo atto di esecuzione del decreto ingiuntivo".
Esecutività provvisoria
Il decreto ingiuntivo non opposto entro i 40 giorni acquista efficacia di giudicato. Per i decreti munizionati di clausola di provvisoria esecuzione (art. 642 c.p.c.) l'opposizione non sospende l'esecuzione: il creditore può proseguire salvo sospensione richiesta al giudice dell'opposizione (art. 649).