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art. 50 c.p.c.


Calcolo del termine per la riassunzione dopo l'estinzione

La riassunzione del processo dopo l'estinzione va effettuata entro 3 mesi (art. 50 c.p.c.) dalla pronuncia del provvedimento che dichiara l'estinzione.

Strumento di supporto al calcolo dei termini processuali italiani. Non sostituisce la verifica diretta del legale; in caso di discordanza prevale il testo normativo.

Dies a quo e computo a mesi

Il termine si computa a mesi secondo il calendario comune (art. 155 co. 2 c.p.c.). Il dies a quo è la data del provvedimento dichiarativo dell'estinzione.

Sospensione feriale

I giorni di sospensione feriale 1°-31 agosto caduti nel termine si sommano alla scadenza (Cass. SU n. 14699/2010).

Domande frequenti

Cosa succede se non riassumo nei termini?+

Il processo si estingue definitivamente, salva l'estinzione già pronunciata. La domanda deve essere riproposta ex novo, salvo i casi di efficacia conservativa degli atti istruttori.

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Calcolatori correlati

Il calcolo applica l'art. 155 c.p.c., la L. 742/1969 (sospensione feriale) e la giurisprudenza consolidata. Strumento di supporto: non sostituisce la verifica diretta del legale; in caso di discordanza prevale il testo normativo.