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art. 62 c.p.a.


Ordinanza cautelare TAR (notifica o pubblicazione)

Dall'evento "Ordinanza cautelare TAR (notifica o pubblicazione)" decorre un termine processuale. Inserisci la data dell'evento e ottieni la scadenza calcolata applicando art. 155 c.p.c., L. 742/1969 (sospensione feriale) e la giurisprudenza consolidata. L'urgenza tipica del rito cautelare deroga alla sospensione feriale (deroga consolidata in giurisprudenza all'art. 54 c.p.a.).

Strumento di supporto al calcolo dei termini processuali italiani. Non sostituisce la verifica diretta del legale; in caso di discordanza prevale il testo normativo.

Termine che decorre

Da questo evento decorre il seguente termine processuale: · Appello cautelare al Consiglio di Stato — 30 giorni (art. 62 c.p.a.) TempusLex applica automaticamente il computo corretto: dies a quo escluso (art. 155 co. 1 c.p.c.), sospensione feriale ove applicabile (L. 742/1969), proroga al primo giorno non festivo successivo (o anticipazione per i termini a ritroso).

Quando si applica

L'urgenza tipica del rito cautelare deroga alla sospensione feriale (deroga consolidata in giurisprudenza all'art. 54 c.p.a.).

Sospensione feriale NON applicabile

Il termine NON è soggetto alla sospensione feriale 1°-31 agosto. Il decorso prosegue anche durante il periodo estivo (deroga consolidata: per il lavoro art. 92 disp. att. c.p.c. + L. 742/1969 art. 3; per il rito cautelare amministrativo, deroga giurisprudenziale all'art. 54 c.p.a. per l'urgenza tipica).

Proroga al non festivo

Se la scadenza calcolata cade di sabato, domenica o in giorno di festività nazionale, è prorogata di diritto al primo giorno non festivo successivo (art. 155 co. 4-5 c.p.c.). TempusLex applica automaticamente sia la sospensione feriale sia la proroga.

Domande frequenti

Cosa è esattamente "Ordinanza cautelare TAR (notifica o pubblicazione)"?+

L'urgenza tipica del rito cautelare deroga alla sospensione feriale (deroga consolidata in giurisprudenza all'art. 54 c.p.a.).

Il dies a quo è compreso nel computo?+

No. Il giorno dell'evento (dies a quo) è escluso dal computo: il primo giorno conteggiato è quello immediatamente successivo (art. 155 co. 1 c.p.c.). Per i termini a ritroso, anche il dies ad quem (giorno dell'udienza) può essere escluso quando il legislatore parla di "giorni liberi" (es. art. 166 c.p.c.).

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Eventi correlati

Il calcolo applica l'art. 155 c.p.c., la L. 742/1969 (sospensione feriale) e la giurisprudenza consolidata. Strumento di supporto: non sostituisce la verifica diretta del legale; in caso di discordanza prevale il testo normativo.