Cosa cambia con la riforma Cartabia
Per i procedimenti civili instaurati dal 28 febbraio 2023, il termine per la costituzione del convenuto è stato portato da 20 a 70 giorni liberi prima dell'udienza, in coerenza con la nuova struttura del rito (art. 171-bis c.p.c. — udienza di trattazione preceduta dalle memorie 171-ter). Per i procedimenti anteriori vale ancora il termine ventennale; richiedi a TempusLex un override manuale in tal caso.
Giorni liberi e sospensione feriale
Il computo si fa a giorni liberi: dies a quo (udienza) e dies ad quem (giorno del deposito) sono entrambi esclusi. La sospensione feriale 1°-31 agosto interrompe il decorso del termine a ritroso: i giorni di agosto compresi fra deposito e udienza non contano nei 70, e il termine si anticipa di altrettanti giorni.
Cosa succede se il termine cade in giorno festivo
Per i termini a ritroso, la proroga al successivo (art. 155 co. 4 c.p.c.) non si applica — spingerebbe il deposito dopo l'udienza vanificando il termine. La doctrine consolidata impone invece di anticipare al primo giorno non festivo precedente. TempusLex applica l'anticipazione automaticamente.