Differenza dal civile ordinario
L'esclusione delle cause di lavoro dalla sospensione feriale è prevista dall'art. 3 della L. 742/1969 in combinato con l'art. 92 disp. att. c.p.c. Il termine decorre senza interruzioni anche nel periodo 1°-31 agosto. Questo crea una situazione asimmetrica rispetto al civile e va presa in conto soprattutto per le notifiche di luglio.
Dies a quo
La notifica della sentenza fa decorrere il termine; il giorno della notifica è escluso (art. 155 co. 1 c.p.c.). La proroga al primo giorno non festivo successivo (sabato, domenica, festività nazionale) si applica regolarmente.
Materie escluse dalla sospensione
Le cause di lavoro propriamente dette, le cause previdenziali, le cause locatizie con rito accelerato e altre fattispecie tipizzate sono escluse dalla sospensione feriale. Per il dettaglio dell'elenco, verifica la materia oggetto del giudizio.