Quando si applica
Termine perentorio di 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnabile (artt. 19 e 21 D.Lgs. 546/1992). Sono impugnabili gli avvisi di accertamento, le cartelle di pagamento, i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, i dinieghi di rimborso e gli altri atti espressamente individuati dall'art. 19.
Sospensione feriale
Il processo tributario applica la sospensione feriale 1°-31 agosto (la Corte costituzionale, sentenza 159/1976, ha esteso al tributario la L. 742/1969). Il decorso si interrompe in quel periodo e riprende dal 1° settembre, allungando la scadenza calendario.
Sospensione per accertamento con adesione
La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione sospende il termine di impugnazione per 90 giorni (art. 6 co. 3 D.Lgs. 218/1997). La Cassazione SU 3676/2010 ha chiarito che questa sospensione si cumula con quella feriale: vanno sommate, non considerate come sovrapposte. La sospensione di 90 giorni va gestita manualmente sovrascrivendo il dies a quo nel fascicolo TempusLex.
Proroga al non festivo
Se la scadenza cade di sabato, domenica o in festività, è prorogata al primo giorno non festivo successivo (art. 155 c.p.c. richiamato dall'art. 1 co. 2 D.Lgs. 546/1992).