Termine che decorre
Da questo evento decorre il seguente termine processuale: · Motivi aggiunti (TAR) — 60 giorni (art. 43 c.p.a.) TempusLex applica automaticamente il computo corretto: dies a quo escluso (art. 155 co. 1 c.p.c.), sospensione feriale ove applicabile (L. 742/1969), proroga al primo giorno non festivo successivo (o anticipazione per i termini a ritroso).
Quando si applica
Termine identico al ricorso principale, decorrente dalla conoscenza dei nuovi atti o motivi di impugnazione. Distinto dalla notifica del provvedimento iniziale.
Sospensione feriale
Il termine è soggetto alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto di ciascun anno (L. 742/1969 come modificata dalla L. 162/2014). Se la decorrenza attraversa il periodo estivo, il computo si interrompe e riprende dal 1° settembre. Per i termini a mesi, Cassazione SU n. 14699/2010 ha chiarito che la sospensione si traduce in una proroga della scadenza di tanti giorni quanti quelli di agosto compresi nel termine.
Proroga al non festivo
Se la scadenza calcolata cade di sabato, domenica o in giorno di festività nazionale, è prorogata di diritto al primo giorno non festivo successivo (art. 155 co. 4-5 c.p.c.). TempusLex applica automaticamente sia la sospensione feriale sia la proroga.