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art. 21 D.Lgs. 546/1992


Notifica atto impositivo: 60 giorni per il ricorso CGT

La notifica dell'atto impositivo (avviso, cartella, diniego) fa decorrere il termine perentorio di 60 giorni per il ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (art. 21 D.Lgs. 546/1992). Se presenti istanza di accertamento con adesione, il dies a quo si sposta automaticamente di +90 giorni (art. 6 co. 3 D.Lgs. 218/1997). TempusLex applica entrambe le sospensioni — adesione e feriale — in cascade.

Stai presentando istanza di accertamento con adesione?

Se sì, il sistema sposta automaticamente il dies a quo del ricorso di +90 giorni.

Strumento di supporto al calcolo dei termini processuali italiani. Non sostituisce la verifica diretta del legale; in caso di discordanza prevale il testo normativo.

Il termine ordinario di 60 giorni

Il ricorso si propone entro 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnabile (artt. 19 e 21 D.Lgs. 546/1992). Il termine è perentorio: la sua inosservanza determina l'inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio. Si applica la sospensione feriale 1°-31 agosto (Corte Cost. 159/1976, posizione consolidata anche dopo la riforma del processo tributario).

Accertamento con adesione: +90 giorni

Se entro i 60 giorni presenti istanza di accertamento con adesione, il termine per il ricorso è sospeso per 90 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Le due sospensioni (adesione e feriale) si cumulano (Cass. SU n. 3676/2010): se il termine "sospeso adesione" attraversa agosto, la sospensione feriale si aggiunge.

Riforma 2024 (D.Lgs. 220/2023)

La riforma del processo tributario in vigore per atti notificati dal 04/01/2024 ha abolito il reclamo-mediazione tributaria (art. 17-bis D.Lgs. 546/1992). Il ricorso si propone direttamente, senza la fase obbligatoria di mediazione che era prevista per liti di valore non superiore a € 50.000.

Domande frequenti

L'istanza di adesione può essere presentata dopo i 60 giorni?+

No: deve essere presentata entro i 60 giorni dalla notifica dell'atto, altrimenti la sospensione del termine per il ricorso non opera. Nel calcolatore attiva la conditional input "adesione" solo se hai effettivamente presentato (o intendi presentare) l'istanza entro il termine.

La sospensione di 90 giorni si applica solo all'avviso o anche alla cartella?+

Solo agli atti per i quali è ammessa l'adesione (avvisi di accertamento, di rettifica, di liquidazione per imposte sui redditi, IVA, registro). Non si applica alla cartella di pagamento, al ruolo, al diniego di rimborso — per questi il termine resta 60 giorni netti più feriale.

Cosa succede se rifiuto l'adesione: il termine riprende?+

Sì: alla scadenza dei 90 giorni di sospensione (o all'esito negativo del contraddittorio), il termine residuo dei 60 giorni riprende a decorrere. TempusLex registra il dies a quo spostato all'inizio della sospensione, così la scadenza finale è quella effettiva del ricorso.

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Eventi correlati

Il calcolo applica l'art. 155 c.p.c., la L. 742/1969 (sospensione feriale) e la giurisprudenza consolidata. Strumento di supporto: non sostituisce la verifica diretta del legale; in caso di discordanza prevale il testo normativo.