Il termine ordinario di 60 giorni
Il ricorso si propone entro 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnabile (artt. 19 e 21 D.Lgs. 546/1992). Il termine è perentorio: la sua inosservanza determina l'inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio. Si applica la sospensione feriale 1°-31 agosto (Corte Cost. 159/1976, posizione consolidata anche dopo la riforma del processo tributario).
Accertamento con adesione: +90 giorni
Se entro i 60 giorni presenti istanza di accertamento con adesione, il termine per il ricorso è sospeso per 90 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Le due sospensioni (adesione e feriale) si cumulano (Cass. SU n. 3676/2010): se il termine "sospeso adesione" attraversa agosto, la sospensione feriale si aggiunge.
Riforma 2024 (D.Lgs. 220/2023)
La riforma del processo tributario in vigore per atti notificati dal 04/01/2024 ha abolito il reclamo-mediazione tributaria (art. 17-bis D.Lgs. 546/1992). Il ricorso si propone direttamente, senza la fase obbligatoria di mediazione che era prevista per liti di valore non superiore a € 50.000.