Le tre memorie ex art. 171-ter
Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022): il convenuto si costituisce 70 giorni liberi prima dell'udienza (art. 166 c.p.c.) e ciascuna parte può depositare tre memorie. La prima (40 gg liberi) per modificare/precisare domande, eccezioni e conclusioni e depositare documenti. La seconda (20 gg) per replicare alle difese avversarie e indicare mezzi di prova. La terza (10 gg) per indicare prova contraria.
Giorni "liberi": dies a quo e dies ad quem esclusi
Le memorie 171-ter sono termini a ritroso a giorni liberi: né il giorno dell'udienza né quello del deposito si contano. Esempio: per la prima memoria 40 giorni liberi prima dell'udienza del 15/10/2026, devi camminare 41 giorni indietro saltando agosto se la sospensione feriale interseca l'intervallo. TempusLex applica il computo iterativo corretto (single-pass non funziona).
Sospensione feriale e anticipazione al non festivo
Il termine si anticipa di tanti giorni quanti quelli di sospensione feriale caduti fra deposito e udienza (Cass. SU n. 1418/1997, Cass. 7912/2014). Se il giorno calcolato cade di sabato/festivo, viene anticipato al primo giorno non festivo precedente — la proroga in avanti non si applica perché spingerebbe il deposito dopo l'udienza, vanificando il termine.