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2026-05-20 · 4 min di lettura

Riforma Cartabia del processo civile: cosa è cambiato dal 28 febbraio 2023

Una panoramica delle modifiche principali introdotte dal D.Lgs. 149/2022: nuovi termini, udienza unica di trattazione, mediazione obbligatoria allargata, processo telematico semplificato.

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (riforma Cartabia) è entrato in vigore per i giudizi iniziati dal 28 febbraio 2023. La portata della riforma è ampia: tocca la fase introduttiva, la trattazione, le impugnazioni, la mediazione, il processo telematico, l'esecuzione. Questa guida copre i punti più rilevanti per la pratica forense quotidiana.

Fase introduttiva: nuovo art. 166 e nuovo art. 171-ter

Il cambiamento più impattante riguarda i termini per la costituzione e le memorie. Prima della riforma:

  • Comparsa di costituzione: 20 giorni *liberi* prima dell'udienza ex art. 183;
  • Memorie 183: 3 memorie successive all'udienza di trattazione, con termini fissati dal giudice.

Dopo la riforma:

  • Comparsa di costituzione e risposta: 70 giorni liberi prima della prima udienza ex art. 166;
  • Memorie ex art. 171-ter: 40 / 20 / 10 giorni liberi prima della stessa prima udienza (non successive).

Il sistema "all'inverso" sposta tutto il lavoro istruttorio della trattazione prima dell'udienza, con l'obiettivo di arrivare al giudice con la causa già definita nei suoi termini.

L'udienza di trattazione "unica"

L'art. 183 c.p.c. è stato riscritto: l'udienza di trattazione è ora unica, e dovrebbe coincidere con il momento in cui il giudice ha già letto comparsa, memorie e prove. Concretamente, all'udienza il giudice fissa il calendario delle prove se ammette istruttoria, oppure rinvia per la precisazione delle conclusioni se la causa è matura.

L'effetto pratico è che il lavoro di studio sulla causa si concentra nei 70 giorni precedenti la prima udienza, con tutti i termini a ritroso che ne derivano. La gestione del calendario diventa critica.

Mediazione obbligatoria allargata

La riforma ha ampliato l'ambito della mediazione obbligatoria (art. 5 D.Lgs. 28/2010) introducendo nuove materie. La mancanza di esperimento del tentativo di mediazione è motivo di improcedibilità della domanda, rilevabile d'ufficio.

Le materie attualmente soggette a mediazione obbligatoria comprendono: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento danno medico-sanitario, risarcimento danno da diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi/bancari/finanziari, contratti di franchising, leasing, agenzia.

Negoziazione assistita

La negoziazione assistita è stata estesa anche alle controversie di lavoro (art. 2-ter D.L. 132/2014), con effetti sulla competenza, sulla sospensione dei termini e sull'efficacia di titolo esecutivo dell'accordo.

Impugnazioni: filtro in appello e nuova revoca

Il filtro in appello (art. 348-bis c.p.c.) è stato abrogato, ma è stata introdotta una nuova figura di revoca della sentenza (art. 391-bis c.p.c.) per i casi in cui la Cassazione ha rigettato con motivazione di "manifesta infondatezza" che si rivela errata.

Per le impugnazioni in generale, i termini rimangono quelli di sempre:

  • Appello civile: 30 giorni dalla notifica (termine breve) / 6 mesi dalla pubblicazione (termine lungo);
  • Cassazione: 60 giorni dalla notifica / 6 mesi dalla pubblicazione.

La sospensione feriale resta applicabile (1°-31 agosto, L. 742/1969).

Processo telematico semplificato

La riforma ha semplificato il sistema dei depositi telematici, riducendo (ma non eliminando) le ipotesi di nullità per vizi formali. In particolare:

  • Il deposito è valido se il file è leggibile, anche con piccole irregolarità formali;
  • La notifica via PEC rimane la modalità preferenziale; il perfezionamento avviene con la ricevuta di avvenuta consegna.

Importante per il calcolo dei termini: la PEC fa fede del momento di perfezionamento per il destinatario, che è il dies a quo del termine breve.

Cosa è rimasto uguale

  • Sospensione feriale 1°-31 agosto (L. 742/1969): immutata.
  • Termini a calendario per i termini a mesi (art. 155 co. 2 c.p.c.): immutati.
  • Proroga al non festivo della scadenza (art. 155 co. 4-5): immutata.
  • Esclusione lavoro/previdenza/cautelari dalla sospensione (art. 92 disp. att. c.p.c.): immutata.

Implicazioni operative per lo studio

La concentrazione di tutto il lavoro istruttorio nei 70 giorni precedenti la prima udienza significa che la gestione del calendario è diventata il fattore critico nello svolgimento di un'attività civile. Un singolo termine a ritroso mal calcolato può:

  1. Far decadere dalla facoltà di formulare eccezioni;
  2. Precludere il deposito di documenti rilevanti;
  3. Esporre il professionista a responsabilità ex art. 2236 c.c.

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