Ricorso al TAR: 60 giorni, piena conoscenza e i tre errori che fanno perdere la causa
Il termine di 60 giorni dell'art. 41 c.p.a. è perentorio. Come si calcola, quando inizia la 'piena conoscenza', e i tre tipi di errore più comuni nella pratica amministrativa.
L'art. 41 c.p.a. fissa in 60 giorni il termine per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale. È un termine perentorio, cioè la sua inosservanza determina l'inammissibilità del ricorso senza possibilità di sanatoria (salvo rimessione in termini, art. 37 c.p.a., istituto eccezionale).
A prima vista, 60 giorni sono abbondanti. Nella pratica, i tre punti su cui si sbaglia sono:
- Da quando decorrono (notifica vs piena conoscenza);
- Come si applica la sospensione feriale al rito amministrativo;
- Quando vale il ricorso straordinario come alternativa.
Da quando decorrono i 60 giorni
L'art. 41 c.p.a. parla di "notifica o piena conoscenza". Nella pratica:
- Se l'atto è stato notificato al destinatario, il termine decorre dalla data della notifica (il giorno della notifica è escluso, art. 155 co. 1 c.p.c.).
- Se l'atto non è stato notificato ma il destinatario ne ha avuto piena conoscenza, il termine decorre da quel momento.
La giurisprudenza definisce la "piena conoscenza" come la conoscenza del contenuto essenziale del provvedimento e dei vizi rilevanti per la sua impugnazione (Cons. Stato Ad. Plen. 2/2017 e successive). Non basta il sapere che l'atto esiste; serve la consapevolezza del contenuto e dei profili di illegittimità.
In caso di dubbio sul momento di piena conoscenza, vale il criterio prudenziale: calcolare dal momento più tardivo possibile. Se la piena conoscenza è contestabile, il TAR potrebbe accogliere l'eccezione di tardività; calcolare dalla data più remota è la mossa che minimizza il rischio.
I tre errori più comuni
1. Far decorrere dal momento "di prima notizia"
L'errore più frequente è far decorrere il termine dal momento in cui il cliente ha avuto notizia dell'esistenza dell'atto, anziché dal momento della piena conoscenza. Es. il cliente legge sul giornale di un diniego, ma il provvedimento gli viene comunicato due settimane dopo. Il termine decorre dalla comunicazione, non dall'articolo di giornale, perché solo allora ha contezza del contenuto.
2. Ignorare la sospensione feriale del rito amministrativo
Il processo amministrativo applica la sospensione feriale per richiamo espresso dell'art. 54 co. 2 c.p.a. alla L. 742/1969. Il termine di 60 giorni si sospende dal 1° al 31 agosto.
L'eccezione è il rito cautelare (appello al CdS ex art. 62 c.p.a.) che, per consolidata giurisprudenza, è escluso dalla sospensione per l'urgenza tipica.
Per un ricorso TAR a notifica 10 luglio 2026: i primi 21 giorni decorrono (11-31 luglio = 21 gg), poi sospensione, poi riparte il 1° settembre (giorno 22 di 60). I restanti 39 giorni si contano: 1 sett = 22, 9 ott = 60. Scadenza 9 ottobre 2026 (venerdì, non prorogata).
3. Confondere il termine TAR con il ricorso straordinario al P.d.R.
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (art. 8 D.P.R. 1199/1971) è un'alternativa al TAR, non un'aggiunta:
- Termine: 120 giorni (raddoppio rispetto al TAR);
- Effetto: la decisione del P.d.R. è impugnabile davanti al CdS solo per i vizi del procedimento;
- Incompatibilità: i due rimedi sono incompatibili, pendente uno preclude l'altro.
L'errore tipico è confondere i 60 giorni del TAR con i 120 del ricorso straordinario, oppure fare entrambi (caso di inammissibilità del secondo per litispendenza/incompatibilità).
Sospensione del termine per accertamento con adesione
Per gli atti tributari impugnabili davanti alla CGT (ex commissioni tributarie, non davanti al TAR), il termine di 60 giorni del ricorso si sospende per 90 giorni in caso di istanza di accertamento con adesione (art. 6 co. 3 D.Lgs. 218/1997). Cass. SU 3676/2010 ha chiarito che questa sospensione si cumula con quella feriale.
Per il TAR, in caso di istanza di riesame dell'amministrazione, il termine non si sospende automaticamente; va verificato caso per caso se l'istanza ha effetti sull'efficacia dell'atto impugnato.
Atti immediatamente esecutivi e cautelare
Quando l'atto è immediatamente esecutivo (es. un'aggiudicazione in gara, un'occupazione d'urgenza), il termine di 60 giorni è insufficiente: l'effetto pregiudizievole si produce prima della decisione. La via è la domanda cautelare ex art. 55 c.p.a., contestualmente o successivamente alla notifica del ricorso, anche con decreto monocratico ex art. 56 c.p.a. nei casi di estrema gravità e urgenza.
Termini cautelari: la sospensione cautelare può essere chiesta fino alla discussione nel merito; la dichiarazione di urgenza per il decreto monocratico va resa in udienza camerale entro pochi giorni.
Calcolare correttamente
I 60 giorni del TAR, le 3 mensilità del CdS, i 30 giorni del cautelare CdS, i 120 del P.d.R. sono regole apparentemente semplici. Nella pratica si confondono, si sovrappongono, e l'errore di calcolo è una delle principali cause di inammissibilità.
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