Cartabia e termini a ritroso: comparsa di costituzione e memorie 171-ter
La riforma Cartabia ha cambiato il modo di calcolare i termini per la comparsa di costituzione (70 giorni liberi) e le memorie 171-ter (40/20/10 giorni). Spiegazione e gli errori più comuni.
La riforma Cartabia del processo civile (D.Lgs. 149/2022, in vigore dal 28 febbraio 2023) ha riscritto la fase introduttiva del procedimento ordinario. Il nuovo art. 166 c.p.c. e il nuovo art. 171-ter c.p.c. hanno introdotto un sistema di termini a ritroso che, sebbene logico nel suo impianto, ha aperto numerosi casi di errore di computo perché la matematica dei giorni liberi è meno intuitiva di quella in avanti.
I nuovi termini
Per i procedimenti iniziati dal 28 febbraio 2023, il convenuto deve costituirsi almeno 70 giorni liberi prima della prima udienza (art. 166 c.p.c.). Le memorie integrative ex art. 171-ter devono essere depositate a 40, 20 e 10 giorni liberi prima della stessa udienza.
| Atto | Termine | Funzione |
|---|---|---|
| Comparsa di costituzione e risposta | 70 gg liberi | Costituzione, eccezioni rito/merito, riconvenzionali |
| Memoria 171-ter n. 1 | 40 gg liberi | Modificazione/precisazione domande, eccezioni, conclusioni; deposito documenti |
| Memoria 171-ter n. 2 | 20 gg liberi | Replica difese avversarie; nuovi mezzi di prova |
| Memoria 171-ter n. 3 | 10 gg liberi | Prova contraria |
Cosa significa "giorni liberi"
Un termine in giorni liberi esclude dal computo sia il dies a quo che il dies ad quem. Per arrivare dalla data dell'udienza alla data limite di deposito, non basta sottrarre i 70 giorni in modo lineare: bisogna escludere sia l'udienza stessa che il giorno limite.
In pratica: per un'udienza fissata al 15 giugno 2026, la comparsa di costituzione va depositata entro il 4 aprile 2026. Il calcolo è:
- Conta indietro di 70 giorni dal 14 giugno (giorno precedente l'udienza, escluso il dies a quo): si arriva al 5 aprile.
- Sottrai un altro giorno (dies ad quem escluso): si arriva al 4 aprile.
In totale, fra l'udienza e il deposito ci devono essere 71 giorni di calendario (70 liberi + 1).
L'errore del "single-pass shift"
L'errore più comune è applicare un *single-pass shift*: si sottraggono i 70 giorni dall'udienza, poi si guarda se nel periodo cade agosto, e si sposta indietro di 31 giorni. È sbagliato, perché spostare indietro l'intervallo introduce *nuovi* giorni di agosto che a loro volta vanno sospesi.
Esempio: udienza 30 ottobre 2026, comparsa a 70 giorni liberi. Il calcolo lineare darebbe:
- 30 ott - 71 gg = 20 agosto.
- Agosto fra 20-31 ago = 12 giorni in sospensione.
- Spostiamo indietro di 12 giorni = 8 agosto.
Falso. Spostando il limite a 8 agosto, ci sono ora 23 giorni di agosto nel termine (1-23 ago), non più 12. La corretta procedura è iterativa: camminare giorno per giorno indietro, saltando agosto, finché non si sono contati 71 giorni "validi". Risultato corretto: 20 luglio 2026.
La differenza fra 8 agosto (single-pass) e 20 luglio (iterativo) è di 13 giorni — sufficiente per perdere il termine processuale e incorrere in responsabilità professionale.
I vecchi termini per i procedimenti pre-Cartabia
Per i giudizi instaurati prima del 28 febbraio 2023 restano applicabili i termini del vecchio art. 166 c.p.c.: la comparsa di costituzione era a 20 giorni (anche qui giorni liberi) prima della prima udienza, con la possibilità di memorie ex art. 183 c.p.c. solo dopo l'udienza. Verifica sempre la data di iscrizione a ruolo per stabilire quale regime si applica.
Sospensione feriale e termini a ritroso
La sospensione feriale si applica anche ai termini a ritroso, perché è una sospensione del *decorso*, non della direzione del computo. La conseguenza pratica è che un'udienza fissata in autunno (settembre-novembre) con un termine a ritroso che attraversa agosto fa sì che il deposito vada anticipato in luglio, anziché in agosto.
Nei termini a ritroso questo gioca a favore del convenuto: ha più tempo, non meno. Ma va calcolato correttamente.
Casi limite
Udienza prima fissata e rinviata: la nuova data fa scattare nuovi termini. Il calcolo va rifatto da capo.
Udienza che cade di sabato/domenica/festivo: l'art. 155 c.p.c. comma 4-5 prevede la proroga al primo giorno non festivo successivo per la scadenza, ma per i termini a ritroso la giurisprudenza prevalente è che il dies ad quem si anticipa al primo giorno non festivo *precedente* (Cass. 18370/2019, Cass. 32256/2018). Verifica sempre.
Deposito anticipato: nessun problema. Il termine è una scadenza ultima, non un calendario fisso. Si può depositare prima.
Calcolare automaticamente
I termini a ritroso post-Cartabia sono uno degli use case principali per cui [TempusLex](/it/pricing) è stato costruito. Il motore applica:
- Direzione backward con esclusione del dies a quo e del dies ad quem;
- Iterazione giorno per giorno che salta agosto in caso di sospensione feriale;
- Anticipazione (non proroga) ai non festivi precedenti per il dies ad quem;
- Trace completa del calcolo, per il deposito nel fascicolo.
Prova il calcolo gratuito: [comparsa di costituzione (70gg)](/it/calcolatore/comparsa-costituzione-risposta) · [memoria 171-ter n.1 (40gg)](/it/calcolatore/memoria-171-ter-n1) · [memoria 171-ter n.2 (20gg)](/it/calcolatore/memoria-171-ter-n2) · [memoria 171-ter n.3 (10gg)](/it/calcolatore/memoria-171-ter-n3).
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